I CUSTODI DELLA CARTA COSTITUZIONALE

Carissimi lettori del blog oggi voglio parlarvi dei c.d. custodi della nostra amata ed
implorata Carta Costituzionale approvata e ratificata il 1 Gennaio 1948. In effetti essi
sono i Membri della Corte Costituzionale che è un organo collegiale composto da 15
Giudici nominati ex art.135 Cost. in tal modo :
a) 5 dalle supreme Magistrature ordinarie ed amministrative dello Stato e in
particolare 3 Giudici dalla Corte di Cassazione , 1 dal Consiglio di Stato , 1
dalla Corte dei Conti ;
b) 5 nominati ed eletti dal Parlamento a Camere riunite ;
c) 5 nominati direttamente dal Presidente della Repubblica ;
Possono essere scelti tra :
a) Magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa ;
b) Professori ordinari di università in materie giuridiche ;
c) Avvocati abilitati all’esercizio professionale da almeno 20 anni ;
Essi rimangono in carica 9 anni e non possono essere rieletti . Il loro ufficio è
incompatibile con altre cariche ed uffici espressamente indicati dall’art.135 Cost.
Tali custodi hanno il solenne compito di giudicare sulle controversie relative a :
a) Legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge , dello
Stato e delle singole Regioni ;
b) Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e quelli tra Stato e Regioni ;
c) Condizioni di ammissibilità dei quesiti referendari ex art. 75 Cost. ;
d) Giudizio d’accusa promosso contro il Presidente della Repubblica per i reati di
Alto Tradimento o Attentato alla Costituzione ;
Possiamo affermare che gli atti soggetti al sindacato di costituzionalità dalla Corte
Costituzionale sono :
a) Leggi costituzionali per i soli vizi formali relativi al procedimento di
formazione delle suddette e speciali leggi ;
b) Leggi ordinarie dello Stato ;
c) Atti aventi forza di legge ossia i decreti-legge e i decreti legislativi emanati dal
Governo ;
d) Leggi Regionali e leggi delle Province Autonome di Trento e Bolzano ;
e) Statuti Regionali Ordinari ;
f) Decreti del Presidente della Repubblica contenenti norme di attuazione degli
Statuti delle Regioni Speciali ex art. 116 Cost. novellato dalla L.Cost 3/ 2001 ;
Sappiate che si ricorre innanzi alla Corte Costituzionale tramite due distinti
procedimenti che sono :
a) Procedimento in via incidentale che consegue ad una controversia pendente
innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria oppure amministrativa. In tal caso
una delle due parti processuali , il pubblico ministero , il giudice può eccepire
l’incostituzionalità della legge da applicare. In tal caso il giudice rinvia gli atti
giudiziari alla Corte Costituzionale sospendendo la causa affinché la Corte
decida sulla questione.
b) Procedimento in via d’azione che si realizza quando il Governo ritenga che
una legge approvata dal Consiglio Regionale ecceda la competenza legislativa
della Regione , la rinvia al Consiglio Regionale nel termine di 30 Giorni
dalla comunicazione della legge stessa al commissario del governo per il
visto di legittimità costituzionale. Se il Consiglio la approva nuovamente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti il Governo può , entro il termine
di 15 giorni, promuovere la questione di legittimità costituzionale innanzi
alla Corte. Inoltre quando una Regione ritenga che una legge o un atto avente
forza di legge invada la sua sfera di competenza ad essa assegnata dalla
Costituzione può , con deliberazione della Giunta Regionale , nel termine di
30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge ,
promuovere l’azione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte.
Possiamo affermare che i giudici costituzionali svolgono la funzione di applicare
i principi costituzionali nelle leggi o negli atti aventi forza di legge secondo i
criteri di oggettività , imparzialità e terzietà affermando sempre la supremazia
della norma costituzionale sulla norma ordinaria che non potrà mai creare alcuna
antinomia con i principi enunciati dalla beneamata Carta Costituzionale.

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