I DIRITTI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE


Sappiate che ai sensi dell'articolo 2934 Codice Civile 

" Ogni singolo diritto si estingue per prescrizione quando il titolare del medesimo diritto non lo esercita per il tempo espressamente indicato dalla legge."

Da ciò si deduce che se tale diritto per inerzia del titolare non viene esercitato per 10 anni (prescrizione ordinaria) oppure per 3 o 5 anni (prescrizione breve) tale diritto si estingue.

Invece vi sono Diritti Non Prescrittibili in quanto non sono suscettibili di prescrizione che sono :

1) Il Diritto Esclusivo di PROPRIETÀ di un bene 

2) Il Diritto a far valere AZIONE DI NULLITÀ di un negozio giuridico 

3) Il Diritto dell' Erede a far valere il suo status giuridico sui beni dell'asse ereditario 

4) Il Diritto agli Alimenti e il Diritto all'Usufrutto Legale nei rapporti di tutela familiare 

5) Il Diritto al Riconoscimento della Paternità oppure allo status di Figlio o Coniuge

6) I DIRITTI INDISPONIBILI che sono Diritto al Nome - Diritto all'Immagine - Diritto alla Riservatezza - Diritto all'Oblio - Diritto alla tutela del proprio corpo - Diritto all'Autodeterminazione. 


Gianluigi Melucci Blogger 

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