IL DIRITTO ALLO SCIOPERO


Ai sensi dell'articolo 40 Costituzione si afferma che " Il Diritto di Sciopero si esercita nell'ambito delle Leggi che lo regolano" trovando il suo nobile sostrato del diritto di organizzazione sindacale riconosciuto dall'articolo 39 Costituzione.

Esso risulta essere una forma di diritto pubblico di libertà che regola i rapporti tra lo Stato e il Cittadino stabilendo che non può essere emanato alcun provvedimento amministrativo oppure giurisdizionale che contrasti con il diritto di Sciopero.

Per il principio giuridico QUI IURE SUO UTITUR NEMINEM LAEDIT accade che alla mancata prestazione lavorativa eseguita viene meno l'obbligo di corrispondere la retribuzione al lavoratore che esercita un diritto naturale senza realizzare alcuna responsabilità contrattuale per la mancata prestazione per cui in caso di sciopero è nullo il licenziamento poiché l'articolo 40 è garanzia di effettività della libertà sindacale posto che il sindacato nasce dal conflitto industriale tale diritto allo sciopero si colloca come manifestazione naturale del diritto al conflitto.

Esempio ne è data da una meticolosa casistica che afferma che non rientra nel diritto di sciopero la condotta diretta ad impedire con la violenza oppure la minaccia l'esecuzione della prestazione da parte di lavoratori non scioperanti come si è verificato recentemente in un cantiere edile sulla Via Cassia dove gli scioperanti adesso sono stati processati per violenza privata verso terzi.


Gianluigi Melucci Blogger 

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