Carissimi lettori del blog oggi voglio spiegarvi in maniera chiara
ed esaustiva il corpus di norme che regolamentano , coordinano ed
applicano i c.d. USI CIVICI distinguendoli dall’ENFITEUSI che altro non
è se non un DIRITTO REALE DI GODIMENTO SU RES ALTRUI ossia IUS IN RE
ALIENA . Innanzitutto occorre sapere che il c.d. USO CIVICO è quel peso
imposto sui beni immobili a favore della collettività che usufruisce
dei beni e dei frutti che ne derivano che trae le sue origini in epoca
alto medioevale come diritto feudale caratterizzato dall’utilizzo di
determinate aree che una collettività poteva utilizzare per realizzare
una tipica economia di sussistenza che consentiva la sopravvivenza
della medesima comunità. Attraverso la L. 1766/ 1927 e del relativo
Regolamento di attuazione R.D. 332/1928 il legislatore stabilì che
tutti gli usi civici esistenti sino a quel momento avrebbero dovuto
essere rivendicati e regolarizzati offrendo la possibilità ai soggetti
privati di affrancarli trasformando il possesso di terre di demanio
civico in piena proprietà assoluta ed esclusiva distinguendo gli usi
civici in :
TERRENI DI PROPRIETA’ COLLETTIVA appartenenti al demanio dello Stato ;
TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA su cui grava un diritto di
uso civico in favore della collettività che poteva essere tolto
risarcendo la comunità in denaro oppure restituzione del terreno che
veniva assegnato in quote enfiteutiche ai singoli membri della comunità
che potevano alienare ed affrancare le rispettive quote divenendone
pienamente titolari di un esclusivo diritto di proprietà ;
Invece l’ ENFITEUSI è un diritto reale di godimento su res
altrui che prevede un rapporto giuridico regolamentato dagli
artt.957-977 del Codice Civile tra il proprietario del bene (
concedente ) che concede ad un terzo soggetto ( enfiteuta ) la facoltà
di godere di quel determinato bene che riguarda sia fondi rustici che
fondi urbani ma con l’obbligo di :
Migliorare il fondo ;
Corrispondere al nudo proprietario ovvero il concedente un
canone periodico che può essere sia una somma di denaro che una
quantità fissa di prodotti naturali per la cui determinazione
l’autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi
speciali in materia ;
Al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la
devoluzione del fondo ossia l’avvenuta estinzione dell’enfiteusi
soltanto se :
L’ enfiteuta non adempie all’obbligo di migliorare il fondo assegnatogli ;
L’enfiteuta non paga 2 annualità del canone enfiteutico ;
L’ enfiteuta ha il diritto potestativo di poter chiedere l’
affrancazione del fondo enfiteutico che è l’acquisto della proprietà
da parte dell’ enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari a
quindici volte il canone annuo.
Esso è un ius in re aliena perpetuo oppure , se previsto un termine , di durata non inferiore a venti anni .
L’ Estinzione dell’ enfiteusi può solo avvenire per
perimento totale del fondo enfiteutico. Tale enfiteusi si estende per
accessione anche sui fabbricati costruiti sui terreni gravati dal
canone enfiteutico.
Alla luce di questa chiara ed esaustiva analisi possiamo
affermare che l’ unico strumento giuridico che consente la definitiva
cancellazione del canone enfiteutico su terreni gravati dai c.d. usi
civici altro non è se non l’ Affrancazione mediante il pagamento di una
somma di denaro pari a quindici volte il canone enfiteutico che risulta
essere :
Imprescrittibile
Non soggetto ad usucapionem
Inalienabile
Così come affermato dall’ Ordinanza del Tribunale di
Potenza del 29/03/2007 e dal’ ordinanza del Tribunale di Melfi del
13/11/2008 che ha definitivamente riconosciuto la mancata prescrizione /
estinzione dei canoni enfiteutici che gravano su terreni civici
oggetto di ordinanze di legittimazione/ quotizzazione dei livelli
catastali affermando che :
” Il diritto del concedente è imprescrittibile e i canoni
non si prescrivono se non per la mancata riscossione dopo un
quinquennio , prescrivendosi soltanto l’annualità del canone e non già
il diritto alla riscossione dello stesso ….. inoltre il mancato
pagamento del canone non genera gli utili effetti giuridici ai fini del
c.d. possesso ad usucapionem .”
dott. GIANLUIGI MELUCCI
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