GLI USI CIVICI ALLA LUCE DELL’ATTUAZIONE NORMATIVA IN ITALIA

Carissimi lettori del blog oggi voglio spiegarvi in maniera chiara ed esaustiva il corpus di norme che regolamentano , coordinano ed applicano i c.d. USI CIVICI distinguendoli dall’ENFITEUSI che altro non è se non un DIRITTO REALE DI GODIMENTO SU RES ALTRUI ossia IUS IN RE ALIENA . Innanzitutto occorre sapere che il c.d. USO CIVICO è quel peso imposto sui beni immobili a favore della collettività che usufruisce dei beni e dei frutti che ne derivano che trae le sue origini in epoca alto medioevale come diritto feudale caratterizzato dall’utilizzo di determinate aree che una collettività poteva utilizzare per realizzare una tipica economia di sussistenza che consentiva la sopravvivenza della medesima comunità. Attraverso la L. 1766/ 1927 e del relativo Regolamento di attuazione R.D. 332/1928 il legislatore stabilì che tutti gli usi civici esistenti sino a quel momento avrebbero dovuto essere rivendicati e regolarizzati offrendo la possibilità ai soggetti privati di affrancarli trasformando il possesso di terre di demanio civico in piena proprietà assoluta ed esclusiva distinguendo gli usi civici in :
TERRENI DI PROPRIETA’ COLLETTIVA appartenenti al demanio dello Stato ;
TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA su cui grava un diritto di uso civico in favore della collettività che poteva essere tolto risarcendo la comunità in denaro oppure restituzione del terreno che veniva assegnato in quote enfiteutiche ai singoli membri della comunità che potevano alienare ed affrancare le rispettive quote divenendone pienamente titolari di un esclusivo diritto di proprietà ;
Invece l’ ENFITEUSI è un diritto reale di godimento su res altrui che prevede un rapporto giuridico regolamentato dagli artt.957-977 del Codice Civile tra il proprietario del bene ( concedente ) che concede ad un terzo soggetto ( enfiteuta ) la facoltà di godere di quel determinato bene che riguarda sia fondi rustici che fondi urbani ma con l’obbligo di :
Migliorare il fondo ;
Corrispondere al nudo proprietario ovvero il concedente un canone periodico che può essere sia una somma di denaro che una quantità fissa di prodotti naturali per la cui determinazione l’autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi speciali in materia ;
Al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo ossia l’avvenuta estinzione dell’enfiteusi soltanto se :
L’ enfiteuta non adempie all’obbligo di migliorare il fondo assegnatogli ;
L’enfiteuta non paga 2 annualità del canone enfiteutico ;
L’ enfiteuta ha il diritto potestativo di poter chiedere l’ affrancazione  del fondo enfiteutico che è l’acquisto della proprietà da parte dell’ enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il canone annuo.
Esso è un ius in re aliena perpetuo oppure , se previsto un termine , di durata non inferiore a venti anni .
L’ Estinzione dell’ enfiteusi può solo avvenire per perimento totale del fondo enfiteutico. Tale enfiteusi si estende per accessione anche sui fabbricati costruiti sui terreni gravati dal canone enfiteutico.
Alla luce di questa chiara ed esaustiva analisi possiamo affermare che l’ unico strumento giuridico che consente la definitiva cancellazione del canone enfiteutico su terreni gravati dai c.d. usi civici altro non è se non l’ Affrancazione mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte il canone enfiteutico che risulta essere :
Imprescrittibile
Non soggetto ad usucapionem
Inalienabile
Così come affermato dall’ Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007 e dal’ ordinanza del Tribunale di Melfi del 13/11/2008 che ha definitivamente riconosciuto la mancata prescrizione / estinzione dei canoni enfiteutici che gravano su terreni civici oggetto di ordinanze di legittimazione/ quotizzazione dei livelli catastali affermando che :
” Il diritto del concedente è imprescrittibile e i canoni non si prescrivono se non per la mancata riscossione dopo un quinquennio , prescrivendosi soltanto l’annualità del canone e non già il diritto alla riscossione dello stesso …..  inoltre il mancato pagamento del canone non genera gli utili effetti giuridici ai fini del c.d. possesso ad usucapionem .”
dott. GIANLUIGI MELUCCI

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