ARTICOLO 70 COSTITUZIONE



                                                                       ARTICOLO  70  COSTITUZIONE 

L' attuale art.70 della nostra Costituzione afferma in maniera chiara e concisa che

 "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere." 

affermando in maniera determinante che il potere legislativo è esercitato dai due rispettivi rami del Parlamento che deve essere lo specchio limpido della volontà popolare espressa dall' esercizio del diritto al voto conferito dal primo articolo della Costituzione ai singoli cittadini.

Invece il riformato articolo 70 nell' evidenziare quali materie legislative spettano alla Camera ( ancora eletta dai cittadini) e al regionale Senato ( eletto dalle segreterie dei singoli partiti politici) afferma che 


«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
 Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. "

In base ad un semplice raffronto comprendo che vi è una intima lesione all'esercizio del potere legislativo che viene dilaniato da un futuro Parlamento non eletto direttamente dal popolo che perde la sovranità di istituire un patto sociale per garantire le libertà che nessun governo e nessun partito può togliere a nessun individuo altrimenti torniamo ad una elettiva oligarchia o , nella peggiore delle ipotesi, ad una affermata dittatura.

Non abbiamo bisogno di riformare la Costituzione per sapere in quali materie legifera la Camera e in quali altre materie legifera il Senato , non abbiamo bisogno di regolamentare l'iter di formazione legislativa in procedure sempre più complesse ( alla faccia della finta semplificazione ) ma abbiamo bisogno di persone che prendano a cuore i problemi delle singole persone senza avventurarsi nel mestiere della politica attraverso tangenti , corruzione , concussione , peculato e qui l' elenco sarebbe troppo lungo...

Non dobbiamo riformare la Costituzione ma dobbiamo soltanto avere la volontà di  Attuare gli strumenti che già la Costituzione , settanta anni fa ,  ci ha messo a nostra completa disposizione.


Gianluigi  Melucci  

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