Sappiate che secondo l'Articolo 39 della Nostra Costituzione si afferma un sacrosanto diritto che trova fondamento nella Libertà Sindacale nel brocardo giuridico
" L' Organizzazione Sindacale è Libera"
Sotto il profilo teleologico è sindacale un' atto oppure un'attività diretti all'autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro non necessariamente dipendente attraverso forme organizzative diverse da quella associativa come ad esempio i consigli di fabbrica oppure le rappresentanze sindacali unitarie.
Ma viene tutelata anche la c.d. Libertà Sindacale Negativa ossia la libertà del lavoratore di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale che in Italia non ha mai trovato modo di esistere per radicata tradizione di solidarismo di classe che non vuole porre in essere atti discriminatori verso coloro che non sono iscritti al sindacato.
Inoltre tale libertà negativa trova piena tutela giuridica nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (caso Young , James e Webster ) che ha affermato l'illegittimità delle prassi contrattuali dell'Union Shop ( vincolare il lavoratore ad iscriversi al sindacato pena il licenziamento) oppure della Closed Shop (obbligare l'imprenditore ad assumere soltanto lavoratori iscritti al sindacato).
Ciò trova la sua più ampia tutela giuridica in una scala di valori costituzionali diretti a tutelare gli interessi economicamente apprezzabili dei singoli lavoratori.
Gianluigi Melucci Blogger
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