LINEE GUIDA PER NUOVA ETICHETTATURA DEL LATTE : CCIIA POTENZA 16/05/2018

                           LINEE  GUIDA  PER L'ETICHETTATURA DEL LATTE 



La leggibilità inerenti le indicazioni obbligatorie sull’origine è assicurata dai seguenti elementi:
1. font:  “chiari e leggibili”:  I font utilizzati devono essere similari per leggibilità ai font delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1169/2011, sia che esse appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta apposta sull’imballaggio.
2. La dimensione dei font - commisurata alla parte mediana (altezza della x della parola Appendix), definita nell’allegato IV del Regolamento (UE) 1169/2011 (vedasi allegato 1 alle presenti linee guida), è pari o superiore a 1,2 mm.
3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l’altezza della x di cui al precedente paragrafo è pari o superiore a 0,9 mm.
4. Le informazioni rese devono essere stampate in modo che siano indelebili.


L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) «Paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) «Paese di condizionamento”: nome del Paese nel quale è stato

  1. c) «Paese di condizionamento”: nome del Paese nel quale è stato condizionato il latte, “Paese di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato trasformato in prodotti lattiero-caseari.


Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato sul territorio del medesimo Paese l'indicazione di origine può essere assolta con il solo utilizzo della seguente dicitura:
«origine del latte»: nome Paese.


Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato sul territorio italiano l'indicazione di origine può essere assolta con il solo utilizzo della seguente dicitura:
«origine del latte»: Italia


Oppure qualora il latte provenga esclusivamente da una regione italiana, l’indicazione d’origine può essere integrata con il nome della regione o provincia autonoma seguito dal nome “Italia”:
«origine del latte»: nome della regione o provincia autonoma, Italia.


  1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Possono anche essere utilizzate le seguenti diciture semplificate:
    per il paese di mungitura: latte di Paesi UE
    per il paese di condizionamento: latte condizionato in Paesi UE
    per il paese di trasformazione: latte trasformato in Paesi UE

  2. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere anche utilizzate le seguenti diciture semplificate:
    per il paese di mungitura»: latte di Paesi non UE
    per il paese di condizionamento: latte condizionato in Paesi non UE
    per il paese di trasformazione: latte trasformato in paesi non UE

  1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati sia all’interno che al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui
    ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere anche utilizzate le seguenti diciture semplificate:
    per il paese di mungitura: latte di Paesi UE e non UE
    per il paese di condizionamento: latte condizionato in Paesi UE e non UE
    per il paese di trasformazione: latte trasformato in Paesi UE e non UE


Le indicazioni volontarie per indicare l’origine del latte o del latte usato come ingrediente di un prodotto lattiero caseario che è stato munto, condizionato e/o trasformato nel medesimo Paese, possono avere un carattere differente e possono essere apposte in un campo visivo differente dalle indicazioni obbligatorie.
Nel caso in cui le indicazioni volontarie relative a latte o ad un prodotto lattiero caseario di cui all’allegato 1 munto, condizionato o trasformato in paesi differenti tutte le indicazioni volontarie devono essere apposte nel medesimo campo visivo delle indicazioni obbligatorie previste dal DM 9 dicembre 2016.

Ai sensi dell’articolo 5 del DM 9 dicembre 2016 per le violazioni degli obblighi ivi previsti di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 in base al quale, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.


Gianluigi Melucci Blogger





 

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